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Trust autodichiarato e obbligo di segnalazione: i limiti della SOS secondo la Corte d’Appello di Roma

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma affronta un tema centrale nella disciplina antiriciclaggio: il perimetro dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e, soprattutto, i limiti entro cui tale obbligo può dirsi effettivamente sussistente.

La decisione assume particolare rilievo perché interviene su una questione spesso oggetto di incertezza applicativa: la possibilità di fondare una segnalazione su un rischio meramente ipotetico o su un illecito solo potenziale. In questo senso, la Corte offre un chiarimento netto, destinato ad incidere concretamente sull’operatività dei professionisti.

Il caso trae origine dall’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un notaio, accusato di non aver effettuato una segnalazione di operazione sospetta in relazione a un conferimento immobiliare all’interno di un trust autodichiarato. Secondo l’impostazione dell’amministrazione, l’operazione avrebbe dovuto essere segnalata in quanto potenzialmente idonea a sottrarre beni alle pretese erariali, configurando quindi un rischio di natura fiscale rilevante anche sotto il profilo antiriciclaggio.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha ribaltato integralmente questa impostazione, annullando la sanzione e offrendo una lettura più rigorosa e coerente dei presupposti che legittimano l’obbligo di segnalazione.

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del sospetto richiesto ai fini dell’invio di una SOS. La Corte chiarisce che tale sospetto non può essere costruito su basi meramente astratte o su valutazioni ipotetiche riferite a possibili sviluppi futuri dell’operazione. L’obbligo di segnalazione presuppone, al contrario, la presenza di elementi concreti, attuali e specifici, idonei a rendere plausibile l’esistenza di un’attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In altri termini, non è sufficiente ritenere che un’operazione possa, in prospettiva, essere utilizzata per finalità elusive o fraudolente. È necessario che il sospetto sia radicato in circostanze oggettive, riscontrabili e coerenti tra loro. In assenza di tali elementi, la segnalazione rischia di trasformarsi in un atto privo di adeguato fondamento, con conseguenze rilevanti anche sul piano delle garanzie per i soggetti coinvolti.

Particolarmente significativo è anche il passaggio in cui la Corte affronta il rapporto tra adeguata verifica della clientela e obbligo di segnalazione. La decisione ribadisce, infatti, che la presenza di elementi di rischio o di attenzione non comporta automaticamente l’obbligo di inviare una SOS. La segnalazione rappresenta un momento successivo e distinto, che richiede una valutazione qualitativa degli elementi raccolti e la costruzione di un sospetto ragionevole, fondato su un quadro indiziario coerente.

In questa prospettiva, assume rilievo anche il corretto utilizzo degli indicatori di anomalia. La Corte evidenzia come il semplice richiamo a tali indicatori non sia sufficiente a giustificare una segnalazione, se non accompagnato da un’analisi concreta del caso specifico. Gli indicatori, infatti, non possono essere applicati in modo automatico o decontestualizzato, ma devono essere interpretati alla luce delle circostanze effettive dell’operazione.

Un ulteriore elemento valorizzato nella decisione riguarda la natura del trust oggetto della vicenda. La Corte osserva come i beni conferiti risultassero di provenienza lecita e come la struttura del trust non evidenziasse elementi idonei a configurare un meccanismo di occultamento o di schermatura. Ne deriva un chiarimento di rilievo sistemico: la presenza di uno strumento giuridico complesso non può essere considerata, di per sé, indice di sospetto.

La pronuncia si inserisce così in un orientamento volto a evitare un’estensione eccessiva dell’obbligo di segnalazione, che finirebbe per svuotarne la funzione. Un sistema fondato su segnalazioni indiscriminate, infatti, non solo risulterebbe inefficiente, ma rischierebbe anche di compromettere la qualità delle informazioni a disposizione delle autorità.

In definitiva, la Corte riafferma un principio di equilibrio: la disciplina antiriciclaggio richiede attenzione, competenza e capacità di analisi, ma non impone un approccio meramente cautelativo o automatico. La segnalazione deve rimanere un atto qualificato, fondato su un sospetto concreto e adeguatamente motivato.

Per i professionisti, il messaggio è chiaro. Non è sufficiente raccogliere informazioni o individuare elementi di rischio: è necessario saperli leggere, collegare e interpretare. È proprio in questo passaggio che si misura la qualità della compliance.

La decisione conferma, ancora una volta, che l’efficacia del sistema antiriciclaggio non dipende dalla quantità delle segnalazioni, ma dalla loro coerenza e fondatezza. In questo senso, la compliance non può essere ridotta a un insieme di automatismi, ma deve essere intesa come un processo logico e strutturato, capace di coniugare rigore normativo e responsabilità professionale.

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