Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere individuato nel guadagno concretamente derivante dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento dei proventi illeciti

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Per la Cassazione (sent. n. 27671/2026) il profitto confiscabile dell’autoriciclaggio non coincide con l’intera provvista: va individuato nel guadagno concreto prodotto da impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi illeciti.

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